Art. 5.

      1. Qualora nella determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali relative alla navigazione marittima rilevi il luogo in cui tali obbligazioni sono sorte o devono essere eseguite e tale luogo si trovi a bordo di una nave in navigazione, esso si deve ritenere localizzato nello Stato di cui la nave ha la nazionalità.
      2. Il comma 1 non si applica quando dall'analisi del complesso delle circostanze risulta che le obbligazioni di cui al medesimo comma sono rilevanti nei confronti di uno Stato diverso da quello di nazionalità della nave.